Il Punto Unico di Accesso (PUA): il quadro nazionale
Franco Pesaresi analizza l’evoluzione dei Punti Unici di Accesso (PUA) in Italia, inquadrandone il percorso normativo e valutandone le ricadute operative nei contesti locali. Il contributo costituisce un punto di riferimento aggiornato per comprendere lo stato attuale e le traiettorie di sviluppo di questo servizio.
12 Giugno 2026
Numero 3-2026
di Franco Pesaresi (NNA Network Non Autosufficienza; Asiquas)
Il percorso normativo per arrivare ad una definizione puntuale dei Punti unici di accesso (PUA) è stato lungo e faticoso. Si comincia a parlare di Punti unici di accesso (PUA) negli anni novanta del secolo scorso quando la semplificazione amministrativa era diventa una costante dell’agenda politica di tutti i governi. L’obiettivo costante era ed è rimasto quello della semplificazione del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo gli adempimenti e i passaggi amministrativi a carico di cittadini ed imprese e promuovendo lo snellimento e la tempestività dell’azione pubblica. Seguendo questa logica alcune regioni cominciano a prevedere i punti unici di accesso alle prestazioni sociosanitarie, pur con differenti denominazioni, e solo a questo punto la normativa nazionale comincia ad occuparsi di questo nuovo modello organizzativo.
La normativa
Il primo atto statale in cui si parla di Punti unici di accesso è il D.M. Salute del 10/7/2007 con cui si approvano le linee guida per l’accesso delle regioni al finanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale. Lo “sportello unico di accesso” (così viene chiamato la prima volta) viene previsto all’interno della sperimentazione del modello assistenziale “Casa della salute” al fine della integrazione tra attività sanitarie e attività socio-assistenziali. Attraverso lo sportello unico – si legge nel Decreto – si realizza la presa in carico del paziente attraverso l’affido diretto alle unità valutative e agli altri servizi da cui dipende la definizione e l’attuazione del percorso assistenziale individuale.
Si riparla ancora genericamente di Punti unici con il D.M. Solidarietà sociale del 12/10/2007 con il quale viene ripartito il Fondo per le non autosufficienze del 2007. Nel Decreto si invitano le regioni ad utilizzare i finanziamenti, fra l’altro, per “la previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso a Un altro riferimento normativo è rinvenibile nell’Accordo Stato-Regioni del 25/3/2009 con il quale si approvano e si finanziano gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l’anno 2009. Uno di questi obiettivi prevede l’incremento dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) anche attraverso “la costituzione, in ambito territoriale dei punti unici di accesso (PUA) per la presa in carico delle persone non autosufficienti attraverso la segnalazione del medico curante, del MMG, dei familiari, dei servizi sociali, dell’utente stesso”. i servizi socio-sanitari”.