1 Giugno 2005 | Programmazione e governance

Amministrazione di sostegno (Legge n. 6-2004): uno strumento per la protezione di persone in difficoltà

Amministrazione di Sostegno

“Questa legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile delle capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1 legge 9 gennaio 2004, n.6).

 

Prima di questa legge, che modifica il Codice civile in ordine alle misure e agli strumenti per la protezione giuridica delle persone in qualche modo incapaci di gestirsi autonomamente, si poteva solo ricorrere alla interdizione o alla inabilitazione. Oggi, con la nomina di un amministratore di sostegno, si dispone di uno strumento personalizzato e rispettoso delle diverse situazioni di bisogno. Finalmente dopo aver elaborato un progetto individuale per la persona in difficoltà, come previsto dall’art. 14 della Legge 382 del 2000, si può fare ricorso a uno strumento di protezione giuridica altrettanto personalizzato. Le esemplificazioni si riferiscono ad una persona che si ritrova con una forma più o meno grave di compromissione delle capacità mentali e che necessita di qualcuno che la rappresenti e ne tuteli la qualità della vita e che conoscendo o interpretando le sue esigenze, svolga in sua vece, azioni tempestive ed efficaci: disbrigo di pratiche amministrative, intrattenimento di rapporti con servizi socio sanitari, esecuzione di gestioni patrimoniali, ecc.

 

Grazie a questa norma, la “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’ impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio” (Capo I. Dell’amministratore di sostegno. Art. 404).  Il successivo articolo 405, nel primo capoverso, dichiara: “il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati all’art. 406”. I successivi capoversi dell’art. 405, riguardano la durata e l’oggetto dell’incarico, i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere, la periodicità con la quale l’amministratore deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

Quanti anziani non osano dichiarare il loro stato di bisogno o non sono in grado di percepirlo e quindi di chiedere aiuto. Quanti servizi sociosanitari incorrono in una inaccettabile autoreferenzialità essendo erogatori di servizio verso il cliente (incapace di verifica e privo di qualcuno che abbia titolo giuridico a rappresentarlo) e al tempo stesso verificatori della bontà del servizio a lui prestato. Il problema emerge quando la legge impone di acquisire il consenso informato e pretende la nomina di una persona legittimata giuridicamente a rappresentare la persona incapace. Come ogni minore ha diritto a qualcuno che lo rappresenti, allo stesso modo ne ha diritto ogni persona adulta in situazione di parziale o totale incapacità. In particolare questo diritto deve essere riconosciuto alle suddette persone qualora “infermità o menomazioni fisiche o psichiche le rendono prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.

 

Una cultura della tutela giuridica estesa a tutti gli aventi diritto, non poteva essere sostenuta quando il nostro ordinamento giuridico forniva il solo strumento della interdizione e la conseguente nomina di un tutore o l’inabilitazione con la nomina di un curatore. Si ricorreva a una cura per molti aspetti peggiore della malattia. Anzitutto perché concettualmente è inaccettabile che a situazioni personali diverse si risponda con un unico strumento. L’interdizione è ritenuta un efficace strumento di protezione della persona incapace perché priva l’adulto di ogni facoltà di agire (interdetto) e affida a un tutore il compito di sostituirlo totalmente, nel modo con cui la potestà genitoriale agisce nei confronti del figlio minorenne. Ogni progetto di vita per persone in difficoltà dovrebbe invece prevedere servizi e interventi personalizzati e proporzionati al bisogno (cfr art. 14 L.382 ) e capaci di promuovere la massima qualità di vita possibile pur prevenendo, con la minore limitazione della capacità di agire, situazioni dannose per sé e per altri.

 

Chi è totalmente inetto quasi sempre è anche totalmente incapace di fare del male a sé e agli altri, pertanto non ha senso proibirgli ciò che la patologia ha già drammaticamente interdetto. Chi è parzialmente o totalmente incapace ha bisogno di un amministratore di sostegno che, parzialmente o totalmente, agisca per lui in base a un decreto di nomina nel quale il giudice tutelare abbia precisato: la durata dell’incarico; gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e la periodicità con cui l’amministratore di sostegno dovrà riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

La legge 6/2004 all’art. 4 introduce una modifica al codice civile in base alla quale, per coloro che sono in condizione di abituale infermità di mente non si pone più il dovere della interdizione, ma solo la possibilità dell’ interdizione “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, ossia se l’amministrazione di sostegno si dimostra una misura inadeguata ad assicurare la massima protezione con la minore limitazione possibile della capacità di agire. L’interdizione avrebbe dovuto e avrebbe potuto essere eliminata poiché con l’amministrazione di sostegno il giudice dispone dello strumento idoneo ad assicurare ogni tipo di sostegno e in grado di rendere nullo ogni atto compiuto dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno (come avveniva con l’interdizione). Il ricorso, in carta semplice, indirizzato al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno, va presentato secondo le modalità e da chi previsto dal testo di legge, alle cancellerie attive presso gli uffici del giudice tutelare. Il servizio di amministratore di sostegno è gratuito e sarà affidato dal giudice tutelare a figure parentali e non, nell’esclusivo interesse del beneficiario, ma non potrà essere affidato ad operatori che abbiano in carico o in cura tale persona per non incorrere nella sopra denunciata autoreferenzialità.

 

Non è questa la sede per una presentazione del testo di legge più analitica né per le indicazioni tecniche alle quali attenersi al fine di presentare il ricorso necessario ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno. Ciò che preme sottolineare è che come il sarto per poter realizzare un vestito “su misura” necessita di tutti i dati relativi alla singola persona, così per un provvedimento efficace e personalizzato occorre che il ricorso sia accompagnato da dettagliate informazioni sul beneficiario: indicazioni sulle sue capacità e carenze, sulle prospettive e le aspirazioni, sugli atti necessari da compiere per o con la persona, sulla storia personale e clinica della persona. Solo così il compito dell’amministratore di sostegno potrà essere individualizzato e funzionale. Solo così l’amministrazione di sostegno sarà un servizio alla persona in difficoltà, un vestito su misura che la valorizza e non un immenso mantello che protegge, perché nasconde la persona come avveniva con l’interdizione.

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